Siccità - Ordinanza Commissariale

E' stata pubblicata ieri la prima Ordinanza Commissariale per l'emergenza Idrica in agricoltura e zootecnia, che pubblico qui in formato grafico.
L'Ordinanza prevede:

- deroga  per  il  periodo  necessario  al  superamento  della  criticità  idrica,  alle  prescrizioni contenute nel Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 187 del 23 giugno 2022
- semplificazione delle procedure per consentire l’attingimento nei corsi d’acqua ai fini degli usi di acqua per gli animali da allevamento e per l’irrigazione di soccorso delle colture

Art. 1
Non sono subordinati alle prescrizioni contenute nel Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 187 del 23 giugno 2022 gli interventi di modesta entità che interessano alvei di corsi d’acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, da eseguirsi da  parte  di  consorzi  di  bonifica,  imprese  agricole  e/o  zootecniche,  limitatamente  alle  opere provvisionali di presa per la derivazione e il prelievo dell’acqua, per la durata limitata allo stato di severità  idrica  elevata  o  severa,  attestata  dall’Osservatorio  permanente  per  gli  utilizzi  idrici dell’Autorità di Bacino e destinate all’approvvigionamento idrico delle aziende zootecniche di un quantitativo  di  acqua  sufficiente  alla  sussistenza  degli  allevamenti  e  delle  aziende  agricole  di quantitativi minimi necessari all’irrigazione di soccorso che garantisca la vita delle colture impiantate. 
Art. 2
L’azienda dovrà fare comunicazione all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura specificando le finalità del prelievo e attestando il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 3. L’Ispettorato con cadenza mensile trasmetterà le istanze di prelievo all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio e all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. 
Art. 3
Per l’esecuzione delle opere di cui all’art. 1 si dispone il rispetto delle seguenti prescrizioni: 
i lavori dovranno essere realizzati esclusivamente durante il periodo di magra del corso 
d’acqua; 
dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi naturali, significando che sia in fase di esecuzione di lavori che al termine degli stessi il corso d’acqua non dovrà in alcun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie; 
in alcun modo dovrà essere parzializzata la sezione di deflusso del corso d’acqua, deflusso che dovrà essere garantito in ogni circostanza; 
l’opera  di  presa  non  dovrà  costituire  nocumento  alcuno  all’equilibrio  idrico  e geomorfologico del corso d’acqua; 
dovrà essere garantita, entro trenta giorni dalla cessazione della dichiarazione di criticità elevata, la rimozione delle opere eseguite e il perfetto ripristino dello stato dei luoghi, attività che dovranno essere eseguite a cura e spese della Ditta che ha realizzato le opere medesime. 
A  ripristino  ultimato  la  Ditta  avrà  l’onere  di  inviare  apposita  comunicazione  all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che lo inoltrerà all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio e all’Autorità  di  Bacino  del  Distretto  Idrografico  della  Sicilia,  allegando  idonea  documentazione fotografica dalla quale dovrà desumersi l’avvenuto ripristino dei luoghi a regola d’arte. 
Art. 4
Rimangono impregiudicate le attività di controllo, di vigilanza e di Polizia idraulica da parte delle Autorità competenti in merito all’osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento e al rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute. 

Commenti