Il fondo Agricat, 3° puntata


Ma cosa prevede e come funziona il fondo Agricat? (sperando che funzioni e che non sia un'altra scatola vuota "mangiasoldi")
Riporto da oggi e nei prossimi giorni i punti salienti del Regolamento (in copia/incolla)

DESTINATARI DEGLI INDENNIZZI
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del DM Masaf n. 667236 del 30 dicembre 2022, ciascun agricoltore aderente, al fine di accedere all’indennizzo del Fondo, deve essere “agricoltore partecipante” in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere stato beneficiario di pagamenti diretti della PAC 2023-2027, riferiti all’anno di adesione al Fondo;

b) essere agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 4, par. 5 del Reg. UE n. 2021/2115;

c) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

d) essere titolare di un Fascicolo Aziendale aggiornato, nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.

2. L’agricoltore partecipante, al fine di accedere all’indennizzo del Fondo, deve presentare denuncia di sinistro di cui all’articolo 7.


SUPERFICI E PRODOTTI OGGETTO DI INDENNIZZO
1. Le superfici ammesse alla valutazione di ammissibilità degli indennizzi a seguito di denuncia di sinistro:

a) sono individuate nella sezione 'PIANO DI COLTIVAZIONE' della scheda fascicolo (DM 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3, comma 2, lettera b) e DM 1° marzo 2021, articolo 4, comma 3) utilizzata per la presentazione della domanda unica;

b) ricadono in aree interessate dall’evento catastrofale rilevato. L’esistenza del nesso di causalità tra evento e danno è riconosciuta secondo le procedure di cui all’articolo 8.

2. Sono ammessi alla valutazione di ammissibilità degli indennizzi i prodotti di cui all’allegato 2 del PGRA, dichiarati in un piano di coltivazione grafico aggiornato a partire dal 1° gennaio dell’anno di domanda, coerentemente con la realtà colturale. 

3. La presentazione di richieste di revisione dell'uso del suolo aziendale delle superfici oggetto di denuncia di sinistro, successive alla denuncia stessa, e con decorrenza retroattiva che include un periodo interessato dal sinistro, comporta l'esclusione automatica dal riconoscimento degli indennizzi


DURATA DELLA COPERTURA MUTUALISTICA E DEFINIZIONE DEGLI INDENNIZZI
La durata della copertura mutualistica stabilita per ciascun prodotto di cui all’articolo 5, comma 2, i termini per la presentazione della denuncia di sinistro, i criteri per la determinazione delle perdite economiche e per la conseguente determinazione degli indennizzi spettanti all’agricoltore partecipante, nonché gli indicatori agrometeorologici utilizzati dal Fondo, sono precisati in una circolare del Soggetto Gestore del Fondo, sentita la Commissione Tecnica Consultiva di cui all’articolo 20, da rendere pubblica nelle forme stabilite dall’articolo 21

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