Durante l'espletamento della nostra professione ci capita spesso di dover redigere delle perizie, che vanno giurate o asseverate. Fra le due tipologie c'è una piccola differenza.
Le perizie vanno giurate innanzi a:
- Cancelliere del Tribunale
- Notaio
- Segretario Comunale
così come impone la norma, che riporto qui sotto.
Il comma 2 del art. 21 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" stabilisce che l’autenticazione sia redatta “da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”.
Qui sotto un estratto dalla Gazzetta Ufficiale.
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