Coronavirus - l'Italia chiude di nuovo

 

Riporto integralmente l'art. 1 del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 di ieri.

L'Italia chiude di nuovo nei periodi di festa, e chiude anche perchè i contagi non sono diminuiti come si sperava, anche a motivo di chiusure parziali ed irrazionali, che hanno determinato la maggior concentrazione in luoghi ristretti ed in orari ristretti.

Questo l'art. 1:

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,  nei  giorni  festivi   e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre  2020  e  il  6  gennaio  2021
sull'intero territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  ma  sono
altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli
spostamenti  verso  i  capoluoghi  di  provincia.  Durante  i  giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  e'  altresi'
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata
nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia'  conviventi,  oltre
ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 
  2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1  restano  ferme,  per
quanto non previsto nel presente  decreto,  le  misure  adottate  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  3. La violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  di
quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,  e'  sanzionata  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 

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