Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 24 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto 09/07/2020 del Ministero per le Politiche agricole, riguardante "Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura".

Le agevolazioni si applicano alle imprese "amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo  o  di  coltivatore  diretto  come risultante  dall'iscrizione  nella  gestione  previdenziale  agricola ovvero, nel caso di societa', essere composte,  per  oltre  la  meta' numerica dei soci e delle quote di partecipazione,  ed  amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo  o  di coltivatore diretto come risultante  dall'iscrizione  nella  gestione previdenziale agricola".
Queste le agevolazioni previste nel Decreto:
"Per la  realizzazione  dei  progetti  di  cui  all'art.  1  sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al  95%  delle  spese  ammissibili,  nel  rispetto  dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL".

Gli obiettivi da perseguire nei progetti:
"a) miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di  produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attivita' agricole connesse;
b) miglioramento delle condizioni agronomiche  e  ambientali,  di igiene  e  benessere  degli  animali  purche'  non   si   tratti   di investimenti  realizzati  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione europea; 
c) realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla    modernizzazione dell'agricoltura."

Le spese ammissibili:
1.  Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili   alle agevolazioni le seguenti spese: 
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; 
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento  di  beni immobili; 
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
f) servizi di progettazione; 
g) beni pluriennali; 
h) acquisto di terreni; 
i)  formazione  specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del soggetto beneficiario, funzionali e  commisurati  alla  realizzazione del progetto. 
2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura  del 2% del valore complessivo dell'investimento da  realizzare;  inoltre, la somma delle spese relative  allo  studio  di  fattibilita'  ed  ai servizi di progettazione e'  ammissibile  complessivamente  entro  il limite del 12% dell'investimento da realizzare. 
3.  L'acquisto  di  terreni  e'  ammissibile  solo  in  misura  non superiore al 10% dei costi ammissibili  totali  dell'investimento  da realizzare. 
4. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve essere superiore  al  100%  della  capacita'  produttiva,  stimata  a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o  la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connesse  con l'attivita' prevista dal progetto. 

Le spese non ammissibili:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e  piante annuali; 
b) impianto di piante annuali; 
c) lavori di drenaggio; 
d)   investimenti   realizzati   per   conformarsi   alle   norme dell'Unione, ad eccezione degli  aiuti  concessi  entro  ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; 
e) acquisto di animali

Non ammissibili pure gli impianti  per  la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

Le istanza saranno inoltrate ed istruite attraverso l'ISMEA, con il quale dovrà stipularsi il mutuo di finanziamento.

Commenti