Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per i territori catanesi del sisma del 26 dicembre 2018.
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 26, è stata pubblicata l'Ordinanza della Protezione Civile che riguarda "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 570)."
Qui sotto il testo dell'Ordinanza.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26
dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea,
Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio,
Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 566 del 28 dicembre 2018 e n. 567 del 7 gennaio 2019,
recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del
citato evento sismico;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'adozione di tutte le
iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli
interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;
Dispone:
Art. 1
Interventi di pronto ripristino
sul patrimonio edilizio privato
1. L'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 e' sostituito dal
seguente:
«1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla
popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio
edilizio privato danneggiato da parte dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata
e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti
autorita', adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa,
il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad
assegnare un contributo al proprietario dell'immobile - ovvero agli
altri soggetti di cui al comma 3 - nel limite massimo di euro
25.000,00 per unita' immobiliare, da utilizzare per il ripristino in
tempi rapidi della funzionalita' degli immobili, mediante la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a
ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e,
ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare,
le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione
o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le
costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse
nonche' gli impianti, conseguendo la revoca dei predetti
provvedimenti di sgombero. Il Commissario delegato e' altresi'
autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese
relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti
o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella
misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato
e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo e'
riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina,
camera, sala.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel caso in cui
l'abitazione di cui al comma 1 sia parte di edifici costituiti da
piu' unita' immobiliari, e' presentato - per il tramite di unico
soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto - un progetto
unitario per l'intero edificio, secondo le procedure di cui al comma
5, finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi previsti al
comma 1 ed alla citata revoca del provvedimento di sgombero. In tal
caso il Commissario delegato e' autorizzato a quantificare una
maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unita'
immobiliare nella misura massima del 35% e comunque fino a quanto
necessario nel limite complessivo massimo di euro 25.000,00, da
erogare ad un unico soggetto delegato, per la riparazione delle parti
comuni dell'immobile.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 puo' essere richiesto dal
proprietario dell'unita' immobiliare, oppure dal conduttore o dal
soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso
il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma
5 specifica autorizzazione del proprietario e di tutti i
comproprietari al ripristino dei danni all'immobile.
4. Per ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola domanda di
contributo.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di novanta
giorni dalla notifica dell'ordinanza di sgombero, a pena di
irricevibilita', i soggetti interessati, ovvero quelli appositamente
delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono presentare al
comune ove e' ubicato l'immobile apposita domanda di contributo
corredata: della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma
1; dell'attestazione di deposito o dell'istanza autorizzativa
prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi edilizi; di una
dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che
documenti il nesso di causalita' tra l'evento sismico in argomento e
lo stato della costruzione, con l'individuazione dei danni, la
descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione
economica degli interventi da effettuare mediante computo metrico
estimativo e quadro economico dell'intervento, ivi comprese le
competenze tecniche omnicomprensive nella misura massima del 10%
dell'importo dei lavori. La relazione asseverata attesta altresi' la
finalita' e la idoneita' del ripristino funzionale nei termini di cui
al comma 1, ai fini della revoca dell'ordinanza di sgombero.
6. I comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente
l'approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni
dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri
contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine: alla
condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad
abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare
per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici
oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; alla
sussistenza del nesso di causalita' tra i danni attestati dalla
relazione di cui al comma 5 e l'evento sismico del 26 dicembre 2018;
alla regolarita' urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile;
alla completezza della documentazione; alla rispondenza degli
interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della
possibilita' di revoca dell'ordinanza di sgombero; alla congruita'
della stima economica degli interventi a fronte del danno
rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei
limiti previsti dai commi 1 e 2.
7. Nel termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla data di
approvazione della domanda di contributo, a pena di decadenza del
diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal
presente articolo devono essere ultimati e nei successivi trenta
giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da
parte del direttore dei lavori. Il contributo spettante e'
corrisposto direttamente all'impresa affidataria dei lavori ovvero al
beneficiario secondo le modalita' di erogazione regolamentate con
provvedimento del Commissario delegato.
8. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione
delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in
assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo
che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge
siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
non possono altresi' essere riconosciuti per immobili che, alla data
dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati
o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita
domanda di iscrizione a detto catasto ne' per fabbricati che, alla
data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di
costruzione.
9. Il riconoscimento del contributo di cui ai commi 1 e 2 e'
alternativo all'erogazione, a favore del nucleo familiare del quale
l'unita' immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi
costituisce abitazione principale, abituale e continuativa, del
contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 ovvero di
altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella
alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino
alla data di notifica del provvedimento di revoca dell'ordinanza di
sgombero.
10. Per le unita' abitative in locazione o in comodato alla data
dell'evento sismico in argomento, la concessione dei contributi di
cui ai commi 1 e 2 e' subordinata all'impegno, assunto da parte del
proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo,
alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione
o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per
un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell'ordinanza di
sgombero.
11. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a
privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del
26 dicembre 2018 e prima del completamento degli interventi di cui al
presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del
provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui ai
commi 1 e 2 ed e' tenuto al rimborso delle somme eventualmente
percepite, maggiorate degli interessi legali.
12. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti solo nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.
13. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi alle eventuali
successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione.
14. Tra le unita' immobiliari danneggiate e possibili destinatarie
dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle
destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, la cui
riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalita'
dell'intera unita' strutturale di cui fanno parte.
15. Gli interventi ricadenti nel presente articolo sono ricompresi
nel Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 5.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2019
Il Capo del Dipartimento: Borrelli

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