La rottamazione delle cartelle esattoriali non è possibile attuarla solo con le cartelle emesse da Equitalia, ma ogni Comune può decidere di effettuare la rottamazione delle cartelle emesse anche da altre agenzia esattoriali.
I Comuni che hanno, quindi, adottato un proprio regolamento per la rottamazione delle cartelle, possono consentire ai cittadini di regolare quanto inserito nel "monte importo dovuto" tutti i debiti dal 2000 al 2016.
In cosa consiste la definizione agevolata: consiste nell'azzerare le sanzioni e gli interessi inseriti nelle cartelle esattoriali, restando, quindi, a carico dei cittadini la sorte capitale del debito e gli importi di riscossione inseriti dall'Ente esattore.
La rottamazione delle cartelle esattoriali consente di definire, perciò, la propria posizione debitoria in un'unica rata, a luglio 2017, o in cinque rate: luglio, settembre e novembre 2017, e aprile e settembre 2018.
La prima rata sarà uguale pari al 24% del totale, la seconda e la terza al 23%; le ultime due al 15%.
Chi accede al pagamento rateale dovrà anche pagare gli interessi relativi.
Qui sotto l'art. 6 ter del DL 193/2006
Art. 6 ter
Definizione agevolata delle entrate regionali
e degli enti locali
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali,
entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al
primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali
stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo' superare
il 30 settembre 2018;
b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di
avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore
indica il numero di rate con il quale intende effettuare il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il
concessionario della riscossione trasmette ai debitori la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate
e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme
oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato
il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per
il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
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