Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 1 del 2017, è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2016
Disposizioni transitorie al decreto 9 agosto 2012 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
(proroga notifica di attività con metodo biologico)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e
successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il
reg. CEE n. 2092/91;
Visto il reg. (CE) n. 889 della commissione del 5 settembre 2008 e
successive modifiche ed integrazioni, recante modalita' di
applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del consiglio relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per
quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i
controlli, e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il reg. (CE) n. 1235 della commissione dell'8 dicembre 2008 e
successive modifiche ed integrazioni, recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio per
quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai
Paesi terzi;
Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale
fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli
organismi pagatori e delle Regioni e degli enti locali, degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 e
successive modifiche, recante disposizioni per l'attuazione del
regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata
della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art.
28 del Reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321 e
successive modifiche, recante disposizioni per la gestione
informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale,
zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni
con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento
giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del reg.
(CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche
ed integrazioni;
Preso atto delle istanze di modifica, pervenute dalle
rappresentanze del settore, aventi ad oggetto il termine previsto
dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto
2012;
Considerato che la richiesta di modifica del suddetto termine
risulta giustificata dall'eccezionale aumento del numero di notifiche
nell'annualita' 2016, che ha determinato un incremento degli
operatori biologici di circa il 20%;
Considerato che, per tale ragione, la realizzazione di controlli
idonei sui nuovi operatori non puo' essere svolta dagli Organismi di
certificazione nel termine previsto di 120 giorni, individuato dal
decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012;
Preso atto del parere favorevole, espresso mediante consultazione
telematica, di tutte le Amministrazioni regionali trasmesso in data
25 ottobre 2016;
Considerata la necessita' di rispettare i tempi imposti dalla
normativa vigente per l'erogazione dei pagamenti delle domande
sviluppo rurale;
Considerato che restano ferme tutte le altre disposizioni previste
dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine di 120 giorni, previsto all'art. 6 comma 3 del
decreto ministeriale n. 18321/2012, e' prorogato di 30 giorni per le
notifiche di attivita' con metodo biologico presentate entro il 31
dicembre 2016.
Art. 2
2. Resta fermo il termine di 15 giorni, per l'immissione del
documento giustificativo sul SIB, previsto all'art. 6 del decreto
ministeriale n. 2049/2012.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 21 dicembre 2016
Il Ministro: Martina

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