Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 187, è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 luglio 2015 Individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la
gestione dei rischi e delle crisi;
Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al
comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei
premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 102 del 2004, ai sensi del quale se dalle rilevazioni dei prezzi
si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti
relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio
precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla
base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 marzo 2015, n. 40,
relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed
in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;
Visto inoltre l'allegato B, lettera b) del citato decreto
ministeriale 12 gennaio 2015 che definisce gli elementi del Piano
assicurativo individuale (PAI);
Visto il piano assicurativo 2015, approvato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5
maggio 2015, n. 102;
Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo
in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto
- del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308
del 17 dicembre 2013;
Considerato il Programma nazionale di sviluppo rurale presentato
alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la
sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle
piante;
Visto il decreto 10 marzo 2015 del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il
20 aprile 2015, reg. provv. n. 1213, in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale sono stati
stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni vegetali e
animali, delle strutture aziendali, dei costi per lo smaltimento
delle carcasse animali, per la copertura dei mancati redditi per il
periodo di fermo degli allevamenti animali colpiti da epizoozie,
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato nell'anno 2015;
Esaminate le richieste dei prezzi pervenute da parte degli
organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto 10 marzo 2015 di individuazione del prezzi unitari massimi
soprarichiamato;
Esaminate le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare) trasmesse con nota 12
maggio 2015;
Ritenuto di aggiornare alcuni prezzi e tipologie di uve da vino
gia' inseriti nel decreto 10 marzo 2015 e rideterminati da Ismea a
seguito di ulteriori accertamenti;
Ritenuto di adottare per il 2015 gli ulteriori prezzi comunicati da
Ismea, riferiti alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati
nel triennio dal 2011 al 2014, quali importi massimi entro cui devono
essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori
delle produzioni assicurabili;
Decreta:
Art. 1
1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti,
nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi 2015 e
l'aggiornamento dei prezzi e tipologie di alcune uve da vino, gia'
compresi nel decreto 10 marzo 2015 citato, per la determinazione dei
valori delle produzioni agricole.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o
gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati
prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle
polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche
prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle
condizioni locali di mercato.
3. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il
corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere
maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di
polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo
preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente
competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la
dicitura «produzione biologica».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° luglio 2015
Il Ministro: Martina





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