Disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

Ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 112 è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 marzo 2015

Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020



Art. 1
Agricoltore in attivita' e cessione di aziende
1. Ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, il requisito di agricoltore in attivita' e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 ed all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015.

2. All'art. 9 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto e' presentata dal cedente.
2-ter. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto e' presentata dal cessionario. In tal caso va accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.
2-quater. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 e dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 641/2014 i commi 2-bis e 2-ter sono applicati anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.».

3. In caso di morte dell'agricoltore avente diritto alla prima assegnazione dei diritti al pagamento di base, avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda unica 2014 e fino alla data di presentazione della domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto, gli eredi hanno la facolta' di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di agricoltore in attivita' previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, tali diritti all'aiuto possono essere comunque trasferiti mediante clausola contrattuale ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014 entro il termine per la presentazione della domanda unica 2015 ovvero assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell'anno successivo.

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