Epap - Il Collegio dei Sindaci

Altro organo di governo dell'EPAP è il Collegio dei Sindaci, attualmente così composto:
- Adriana Bonanni (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
- Manuela Smeriglio (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
- Tomaso Munari (Chimici)
- Giovanni Calabrò (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
- Antonino Messina (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
- Mauro Guerra (Geologo)

Il Collegio dei Sindaci ha le seguenti funzioni, regimate dall'art. 13 dello Statuto:
Art. 13 - Collegio dei Sindaci
  1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali:
    1. un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che presiede il Collegio;
    2. un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell’Economia;
    3. un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all’Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei Delegati.
  2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.
  3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché al Consiglio di Amministrazione dell’Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull’andamento della gestione.
    I controlli sulla gestione dell’Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i rendiconti annuali, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci tecnico-attuariali.
  4. I Sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l’assenza dei Sindaci non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni. I Sindaci assistono il Presidente dell'Ente nelle operazioni di scrutinio secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.
  5. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

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