IGP per la pesca di Bivona

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 232, è stato pubblicato il Provvedimento del 12 settembre 2014, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali relativo alla Iscrizione della denominazione "Pescabivona" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, che allego qui sotto.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari; 
Considerato che, con Regolamento (UE) n. 962/2014 della Commissione del 29 agosto 2014,  la denominazione  "Pescabivona"  riferita  alla categoria  "Ortofrutticoli  e  cereali,  freschi  o  trasformati"  e' iscritta quale Indicazione geografica  protetta  nel  registro  delle denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 
Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il disciplinare  di  produzione della Indicazione geografica  protetta  "Pescabivona",  affinche'  le disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
Provvede 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della Indicazione geografica protetta "Pescabivona",  registrata  in  sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 962/2014 del 29 agosto 2014.
I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione "Pescabivona",  possono  utilizzare,  in sede  di  presentazione   e designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione "Indicazione Geografica Protetta" solo sulle produzioni  conformi  al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 



Commenti