Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la numero 216, è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2013 Approvazione del piano riassicurativo agricolo, per l'anno 2013
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
istituisce presso l'ISMEA un Fondo di riassicurazione dei rischi
agricoli al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e
favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;
Visto l'art. 13, comma 4-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
che destina al finanziamento del Fondo di riassicurazione dei rischi
atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, un importo pari a € 10 milioni a partire dall'anno
2002;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della
misura comunitaria di cui all'art. 68 del regolamento (CE), n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo
le procedure previste dal decreto legislativo, n. 102/2004 e
successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla
Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE), n. 1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 novembre 2002, con il quale sono state stabilite le
modalita' operative del Fondo riassicurativo dei rischi agricoli;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 febbraio 2003 di approvazione del «Piano
riassicurativo agricolo annuale» per l'anno 2004;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 27 febbraio 2008 di approvazione del «Piano
riassicurativo agricolo annuale»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 7 maggio 2004, di estensione della copertura
assicurativa agevolata ai danni causati dalle epizoozie negli
allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni;
Visto il regolamento (CE), n. 1857/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
regolamento (CE), n. 70/2001; ed in particolare l'art. 12 riguardante
gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa nella seduta del 7 febbraio 2013;
Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 4052 del 2
luglio 2013;
Ritenuto di provvedere all'adozione del piano riassicurativo per
l'anno 2013 nei termini stabiliti all'art. 5 del richiamato decreto 7
novembre 2002;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Fondo: il Fondo di riassicurazione.
2. Piano: il Piano riassicurativo agricolo annuale.
3. «Cedente»: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di
riassicurazione con il Fondo di riassicurazione.
4. «Trattato»: il contratto di riassicurazione, stipulato tra la
cedente e il Fondo.
5. «Premi»: i premi emessi e sottoscritti dalla cedente nel periodo
considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori
di qualsiasi natura.
6. «Sinistri»: gli indennizzi assicurativi che la cedente e' tenuta
a pagare agli assicurati eventualmente aumentati delle spese di
liquidazione e diminuiti degli eventuali recuperi netti, ancorche'
derivanti da trattati di riassicurazione stipulati con soggetti
diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono le sole
spese sostenute per l'effettuazione della perizia necessaria alla
verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati.
7. «Rapporto sinistri/premi o loss/ratio»: il rapporto, espresso in
percentuale, tra l'insieme dei sinistri ed i premi emessi e
sottoscritti dalla cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo.
8. «Retrocessione»: la cessione di rischi dal Fondo a
riassicuratori terzi.
9. «Portafoglio»: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto di
assicurazione.
Art. 2
Finalita'
1. Il Piano stabilisce le modalita' operative del Fondo, in
conformita' a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002.
2. A titolo esemplificativo, le linee agevolate considerate dal
Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono:
a) polizze sui rischi combinati o pluririschio: i contratti
assicurativi che coprono i danni prodotti da piu' eventi dannosi a
carico di una o piu' colture;
b) polizze sui rischi produttivi o multi rischio: i contratti
assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurata come
quantita' prodotta per superficie coltivata tenendo conto,
eventualmente, anche della compromissione della qualita';
c) polizze sui redditi: i contratti assicurativi che coprono il
risultato complessivo di una o piu' attivita' produttive o
dell'insieme delle attivita' produttive aziendali, formato dai ricavi
al netto dei costi di produzione;
d) polizze sulle perdite causate da epizoozie negli allevamenti, a
copertura di:
valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico;
mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da
contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto
dalle disposizioni in materia;
costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre
leggi vigenti.
e) le polizze sperimentali ed innovative compatibili con la
normativa comunitaria.
Art. 3
Forme di riassicurazione ammesse
1. Il Fondo di riassicurazione puo' operare utilizzando le tecniche
riassicurative presenti sui mercati internazionali.
2. Il costo del servizio erogato dal Fondo di riassicurazione e'
stabilito dal Fondo stesso sulla base delle tecniche di
riassicurazione adottate.
3. Per le linee agevolate di cui al precedente art. 2, lettera e)
il Fondo puo' stipulare trattati di riassicurazione proporzionali in
quota pura sull'intero portafoglio assunto dalla cedente secondo
quanto stabilito al successivo comma 4, lettera a).
4. Per tutte le altre linee agevolate di cui al precedente art. 2
ammesse a riassicurazione il Fondo puo' stabilire la tecnica
riassicurativa piu' confacente, purche' siano rispettati i seguenti
criteri:
a) qualora il Fondo stabilisca di operare attraverso il meccanismo
proporzionale (quota pura), la quota massima di riassicurazione che
il Fondo puo' accettare su un singolo portafoglio non puo' superare
l'80%. Le cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'85% dei
premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione
al Fondo stesso;
b) qualora si utilizzi la riassicurazione non proporzionale in
forma di «stop loss», il limite minimo stabilito in termini di
rapporto «sinistri a premi» non deve essere inferiore al 90% per ogni
portafoglio ceduto.
Art. 4
Retrocessione
1. Il Fondo puo' ricorrere allo strumento della retrocessione per
proteggere il proprio portafoglio, ovvero per aumentare la propria
capacita' riassicurativa.
2. E' facolta' del Fondo scegliere la forma di retrocessione piu'
idonea i cui termini e condizioni saranno stabiliti in base allo
strumento di retrocessione utilizzato e ai prezzi stabiliti dal
mercato al momento della stipula del Trattato.
3. La scelta dei retrocessionari tiene conto, altresi', della loro
stabilita' patrimoniale.
Art. 5
Modalita' di sottoscrizione e regolazione
dei premi e dei risarcimenti
1. Le cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare
domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da una stima dei
premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto dell'intervento per
la campagna di riferimento.
2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma
1, assicura l'intervento per singola cedente, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) l'esigenza di garantire la continuita' nella sperimentazione di
coperture assicurative innovative;
b) la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze agricole
agevolate complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi
cinque anni;
c) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per
ciascun portafoglio;
d) le condizioni dei contratti assicurativi stipulati nell'anno
precedente;
e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la
campagna di riferimento;
f) o qualsiasi altra valutazione tecnica che il Fondo dovesse
ritenere utile per il conseguimento delle finalita' stabilite;
g) priorita' eventualmente individuate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilita' del Fondo
e' riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato
assicurativo agevolato nazionale.
4. Ogni cedente puo' stipulare distinti trattati per portafoglio. I
trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata
negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno.
5. Tutte le modalita' di accertamento, di pagamento dei premi, dei
risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie devono
essere definite all'interno dei singoli trattati.
Art. 6
Relazione annuale e riserva di stabilizzazione
1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2,
ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n.
200», l'ISMEA presenta al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti.
In particolare, la relazione dovra' essere articolata anche a livello
territoriale regionale e dovra' contenere:
a) analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle
polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parita' di
condizioni contrattuali;
b) analisi dei rischi assicurati;
c) analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi
innovativi;
d) analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate.
2. Il Fondo ha la facolta' di stanziare una riserva di
stabilizzazione nella misura massima del 20% del risultato tecnico
positivo eventualmente conseguito. L'ammontare complessivo della
riserva accantonata non potra' superare il 200% dei premi o dei
contributi iscritti nel bilancio del Fondo.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validita' per
l'anno 2013.
2. Al fine di garantire l'operativita' del Fondo, qualora entro i
limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002, non
fosse approvato un nuovo Piano, le disposizioni di cui al presente
decreto si intendono prorogate per l'anno successivo.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 luglio 2013
Il Ministro: De Girolamo
Registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 168

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