Su segnalazione del collega palermitano dott. agr. Gianluca Misseri (che ringrazio per aver fatto questa segnalazione), pubblico il Disegno di Legge n. 464 che dovrebbe far rinascere la prescrizione dei fitofarmaci ed altre norme sull'uso degli stessi nella nostra Regione.
Il ddl "Uso dei fitofarmaci in Sicilia e istituzione dell'Agenzia regionale fitofarmaci" è composto da 35 articoli che trovate qui sotto.
Uso dei fitofarmaci in Sicilia e istituzione dell'Agenzia regionale fitofarmaci
Art. 1.
Definizione
1. Ai fini della presente legge, per fitofarmaci e
prodotti assimilati si intendono tutte le sostanze usate
in agricoltura o in veterinaria allo scopo di combattere
gli organismi dannosi alle piante.
2. Ai sensi del comma 1, in particolare, sono
considerati fitofarmaci e prodotti assimilati le
seguenti famiglie di prodotti: anticrittogamici,
insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi,
rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori
nutritivi e biostimolanti, fisiofarmaci, coadiuvanti e
loro miscele o derivati.
Art. 2.
Obbligo di autorizzazione
1. E' fatto divieto su tutto il territorio regionale
di fabbricare, formulare, trasportare, detenere,
commercializzare per l'uso, vendere nonché cedere a
qualsiasi titolo, anche a Paesi terzi, sostanze chimiche
impiegabili in agricoltura, come fitofarmaci, non
registrate secondo le disposizioni della presente legge.
2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si
applica altresì ad ogni fitofarmaco per il quale sia
disposta cautelativamente l'interdizione all'uso o al
commercio in Italia.
Art. 3.
Prodotti esclusi dall'applicazione
della legge
1. La presente legge non si applica alle sostanze di
cui all'allegato A, le quali possono essere prodotte,
vendute e utilizzate senza restrizione alcuna, salvo
prescrizioni riguardanti tempi di carenza, impiego ed
eventuali precauzioni all'uso.
2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A può
essere modificato con decreto dell'Assessore regionale
per la salute, da emanare di concerto con l'Assessore
regionale per le risorse agricole e alimentari, su
proposta dell'Agenzia regionale fitofarmaci di cui
all'articolo 5.
Art. 4.
Residui di fitofarmaci negli alimenti
1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, i
residui nelle derrate alimentari di fitofarmaci e
prodotti assimilati, loro metaboliti e altre sostanze
facenti parte dei formulati commerciali non possono
superare, per ogni singola sostanza, il limite
determinato dalla tossicità acuta e dall'accumulo e
persistenza nell'organismo con l'adozione degli abituali
fattori di sicurezza.
2. La sommatoria fra i diversi residui non può in
ogni caso superare quella ottenuta dalla somma dei
residui previsti per cinque sostanze diverse.
3. I limiti di tolleranza dei residui per ciascun
prodotto sono fissati dall'Agenzia italiana fitofarmaci
e riportati nel decreto del Presidente della Regione di
cui all'articolo 7, comma 2, che ne ordina la
registrazione.
Capo II.
Regime autorizzatorio
Art. 5.
Istituzione dell'Agenzia regionale fitofarmaci
1. E' istituita l'Agenzia regionale fitofarmaci.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'Assessore regionale per le
risorse agricole e alimentari, con proprio decreto,
emana le norme relative all'organizzazione, alla
struttura funzionale, alla dotazione organica del
personale e a quant'altro risulti necessario per il
funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito dei compiti
previsti all'articolo 6.
Art. 6.
Compiti dell'Agenzia regionale fitofarmaci
1. L'Agenzia regionale fitofarmaci è centro di
ricerca permanente nel campo dei fitofarmaci e prodotti
assimilati con il compito di:
a) acquisire e vagliare la documentazione di cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, integrato dai dati
sull'assenza di genotossicità;
b) procedere all'eventuale controllo analitico e
tossicologico del fitofarmaco o assimilati per il quale
si richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto
delle eventuali trasformazioni del fitofarmaco in altre
sostanze con possibile azione tossica;
c) proporre sperimentazioni in collaborazione tra
l'Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari e l'Assessorato regionale della salute, allo
scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la
fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei
residui dei rispettivi principi attivi e dei loro
metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate
alimentari;
d) stabilire eventuali variazioni del limite legale
di tolleranza dei residui dei fitofarmaci o prodotti
assimilati;
e) fissare per ciascun principio, o per associazioni
di principi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi
prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo
minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo
trattamento e la raccolta. Qualora siano conosciuti o
individuati metaboliti specifici di un determinato
fitofarmaco devono essere stabiliti i limiti di
tolleranza anche per tali metaboliti;
f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per
il controllo dei principi attivi nei fitofarmaci, sia
per la determinazione dei residui dei principi attivi e
dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti
alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;
g) stabilire la dose giornaliera potenziale di
fitofarmaci che un soggetto può assorbire attraverso gli
alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente,
considerando la tolleranza massima di residui negli
alimenti e nell'ambiente sulla base dei soggetti più a
rischio;
h) proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta
del parere del Consiglio superiore di sanità anche in
casi non previsti dalla presente legge;
i) esprimere parere sulla destinazione per uso
alimentare delle derrate provenienti dalle
sperimentazioni tendenti ad estendere l'impiego dei
formulati contenenti principi attivi già noti e
pronunziarsi su ogni altra questione attribuita alla
propria competenza dalla presente legge o in tutti i
casi in cui venga avanzata richiesta da parte
dell'Assessorato regionale della salute;
l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su
ogni richiesta di registrazione di fitofarmaci e sui
relativi rinnovi;
m) raccogliere la documentazione scientifica,
nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e
ambientali derivanti dall'uso dei fitofarmaci, con
particolare riferimento alla documentazione prodotta
dall'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro,
con sede a Lione;
n) studiare i rischi della nocività, diretta e
indiretta, dei fitofarmaci e dei loro metaboliti nei
riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e
lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione
dei cicli biologici dell'ecosistema;
o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse
sostanze presenti nei formulari commerciali dei
fitofarmaci e prodotti assimilati, i metaboliti e altri
agenti esterni anche già presenti in natura;
p) suggerire eventuali variazioni ai valori limite
della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono
essere contenuti in una derrata alimentare;
q) presentare un rapporto annuale, da rendere
pubblico, sull'uso dei fitofarmaci in Italia e sugli
effetti che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;
r) proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui
all'allegato A, in collaborazione con le associazioni
dei produttori biologici.
2. Su designazione dell'Assessore regionale per la
salute, dell'Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari e dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, sono chiamati a far parte
dell'Agenzia ricercatori ed esperti nel campo della
medicina del lavoro, della chimica ambientale, della
biologia, della tossicologia, dell'oncologia, nonché
ricercatori ed esperti dei collegi ed ordini nazionali
degli agronomi, nei settori dell'agronomia, entomologia
e fitopatologia, e quanti altri si ritenga possano
contribuire al perseguimento dei compiti di cui al comma
1.
3. I ricercatori ed i funzionari che comunque
prestino la loro opera alle dipendenze dell'Agenzia non
potranno, nello stesso periodo, stipulare contratti di
lavoro o di prestazione d'opera, anche se di sola
consulenza non continuativa, con aziende produttrici o
distributrici di fitofarmaci o prodotti assimilati.
Art. 7.
Registrazione dei fitofarmaci
1. Chi intende richiedere la registrazione come
fitofarmaco dei prodotti di cui all'articolo 1, deve
presentare domanda all'Assessorato regionale della
salute.
2. La produzione, la commercializzazione del
prodotto e la sua registrazione come fitofarmaco sono
autorizzati con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per la salute, previo
parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia regionale
fitofarmaci.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere
subordinata a limiti e condizioni di impiego del
prodotto e deve essere rinnovata almeno ogni cinque
anni.
4. I soggetti che intendono richiedere il rinnovo
dell'autorizzazione alla produzione e
commercializzazione di un determinato fitofarmaco,
devono presentare una nuova domanda almeno dodici mesi
prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene, con
decreto del Presidente della Regione, con le medesime
modalità di cui al comma 2.
6. Al fine del rilascio o del rinnovo della
autorizzazione, l'Assessore regionale per la salute può
richiedere all'impresa interessata l'invio di campioni
dei fitofarmaci o prodotti assimilati da sottoporre a
controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità,
nonché ulteriori prove di efficacia e fitotossicità da
parte dell'Assessorato delle risorse agricole e
alimentari.
7. Non possono essere in ogni caso registrati
fitofarmaci per i quali non sia sufficientemente provata
l'assenza di genotossicità o per i quali sussista il
sospetto di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi.
8. Ogni domanda di registrazione o di rinnovo
dell'autorizzazione alla produzione di un nuovo
fitofarmaco o prodotto assimilato, è soggetta alla tassa
di concessione di cui all'articolo 28.
Art. 8.
Riapertura dell'istruttoria, sospensione
e ritiro dell'autorizzazione
1. Nel caso in cui un fitofarmaco o un principio
attivo vengano vietati per motivi di salute pubblica o
ambientale anche in uno solo dei Paesi aderenti
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), l'Agenzia regionale fitofarmaci ha
l'obbligo di riaprire immediatamente l'istruttoria al
fine di verificare la rispondenza del prodotto ai
requisiti prescritti dalla presente legge mediante
l'acquisizione della nuova documentazione e
l'effettuazione di nuove e specifiche ricerche.
2. In caso di persistenti dubbi sulla tossicità del
prodotto, l'autorizzazione alla produzione ed alla
commercializzazione è sospesa con ordinanza
dell'Assessore regionale per la salute sino a
comprovati esiti negativi riguardanti la tossicità
stessa.
3. In caso di conferma dei risultati di tossicità o
di pericolo ambientale, il prodotto è immediatamente
ritirato dal commercio con ordinanza dell'Assessore
regionale per la salute e sono revocate le
autorizzazioni alla produzione e al commercio.
Art. 9.
Uso sperimentale dei fitofarmaci
1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale
prodotti non registrati o registrati per applicazioni
diverse da quelle per le quali il prodotto è stato
registrato ai sensi dell'articolo 7, deve chiedere
apposita autorizzazione all'Assessore regionale per la
salute precisando la località, l'epoca in cui la
sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche
della sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche
impiegate.
2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è
concessa dell'Assessore regionale per la salute, su
parere dell'Agenzia italiana fitofarmaci, la quale può
acquisire dal richiedente ogni informazione necessaria.
3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti
con prodotti non registrati non devono essere destinate
all'alimentazione dell'uomo e degli animali.
4. L'Assessore regionale per la salute, su
richiesta degli interessati e sentito il parere
dell'Agenzia italiana fitofarmaci, può consentire che
siano destinate al consumo alimentare le derrate
provenienti da trattamenti effettuati con fitofarmaci
registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi
diversi da quelli per i quali ha avuto luogo la
registrazione.
Art. 10.
Divieto di sperimentazione su animali
1. Le sperimentazioni di fitofarmaci e di prodotti
assimilati non possono essere effettuate su animali vivi
nel caso in cui queste possano essere sostituite da
altre tecniche sperimentali riconosciute valide a
livello internazionale.
Art. 11.
Caratteristiche minime necessarie
1. I fitofarmaci possono essere immessi in commercio
soltanto con una confezione o con un imballaggio
rispondenti ai seguenti requisiti minimi:
a) devono essere progettati e realizzati in modo da
impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, con
chiusure ermetiche doppie o triple;
b) non devono essere manomissibili;
c) i materiali che li costituiscono e la loro
chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto e al
fine di evitare il rischio di combinazioni nocive o
pericolose;
d) gli imballaggi e le confezioni devono essere
realizzati in materiale idoneo al riuso, anche se dopo
appositi trattamenti.
Art. 12.
Riconsegna dei contenitori
1. I rivenditori di fitofarmaci sono tenuti a far
pagare per ogni confezione una cauzione equivalente o
superiore al 10 per cento del prezzo commerciale del
prodotto, per un importo comunque non inferiore a sei
euro e fino ad un massimo di sessanta euro di cauzione
per ogni acquisto.
2. L'utilizzatore di fitofarmaci è tenuto a
riconsegnare al venditore presso il quale è stato
effettuato l'acquisto il contenitore vuoto del
fitofarmaco, anche se tale contenitore risulta
gravemente danneggiato.
3. Il venditore di fitofarmaci è tenuto a ritirare
dai compratori i contenitori dei fitofarmaci, anche
qualora questi non siano più riutilizzabili, ed a
restituire la cauzione trattenuta al momento della
vendita del prodotto.
4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui
al comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o
comunque commercializzato i fitofarmaci originariamente
contenuti nell'imballaggio suddetto.
5. L'impresa produttrice, formulatrice o, comunque,
che ha commercializzato i fitofarmaci è tenuta a
ritirare dai venditori i contenitori vuoti e a
riutilizzarli, dopo opportuni trattamenti, per nuovi
confezionamenti.
6. Qualora gli imballaggi non siano più
utilizzabili, questi vanno comunque ritenuti rifiuti
tossici e nocivi' e trattati secondo le norme vigenti
in materia.
Capo IV
Prescrizione, acquisto ed uso
dei fitofarmaci
Art. 13.
Patente per l'acquisto e l'uso
di fitofarmaci
1. I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di
fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi
agricoli devono essere provvisti della apposita patente
di acquisto.
2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei
fitofarmaci si consegue dopo la frequenza di un apposito
corso di almeno cento ore e il superamento del relativo
esame finale.
3. Al corso non sono ammessi soggetti di età
inferiore ai diciotto anni.
4. L'Ente di Sviluppo Agricolo, con la
collaborazione degli ex osservatori per le malattie
delle piante, delle unità sanitarie locali, delle
organizzazioni di categoria e gli ordini provinciali,
organizza il corso di cui al comma 2 che deve trattare
le seguenti materie:
a) agronomia;
b) coltivazioni erbacee;
c) coltivazioni arboree;
d) patologia vegetale;
e) entomologia agraria;
f) tecnologie di conservazione delle derrate
Art. 14.
Ricetta e soggetti abilitati al rilascio
1. L'acquisto dei fitofarmaci da parte del titolare
della patente di cui all'articolo 13 è comunque
subordinato al possesso della ricetta rilasciata dai
soggetti abilitati di cui al comma 2.
2. La ricetta di cui al comma 1 deve essere
rilasciata da un laureato in scienze agrarie o
forestali, iscritti nei relativi albi professionali, che
certifichino sotto la propria responsabilità la
necessità dell'uso dei fitofarmaci nella quantità e nei
modi in essa prescritti, secondo le modalità di cui
all'art. 127, comma 82 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17.
Art. 15.
Ricettario
1. L'acquisto dei fitofarmaci ed il loro uso sono
subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 14, da
effettuarsi su apposito ricettario madre-figlia'
debitamente numerato e conforme a un modello predisposto
dall'Assessore per la salute.
2. La ricetta di cui al comma 1, composta di un
originale e di due copie, deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) cognome, nome e indirizzo del compilatore;
b) la malattia, gli attacchi parassitari o le
infestanti che si intendono combattere, o su quanto
altro si voglia intervenire;
c) la dose del fitofarmaco o prodotto assimilato
prescritto;
d) il tempo di carenza;
e) la coltura alla quale è destinato il prodotto;
f) l'epoca, la quantità e le modalità di
distribuzione del prodotto.
3. In ogni ricetta non possono essere prescritti più
di tre prodotti.
4. La ricetta madre insieme a due ricette figlie
sono consegnate al titolare della patente per
l'acquisto, il quale, serbata una delle figlie, consegna
le rimanenti al titolare della rivendita autorizzata che
provvede a trasmettere la ricetta madre ai competenti
uffici della regione e ad allegare la ricetta rimanente
al proprio registro di carico-scarico.
5. Le regioni, sulla base delle copie delle ricette
acquisite, predispongono un apposito servizio di
rilevazione ed elaborazione dei dati inerenti l'uso dei
fitofarmaci sul proprio territorio.
6. I dati acquisiti ed elaborati dalle regioni ai
sensi del comma 5 sono pubblici; fatto salvo il diritto
di accesso di ogni cittadino, vengono predisposti in
collaborazione con l'Agenzia regionale fitofarmaci
apposite forme di divulgazione con cadenza almeno
annuale.
Art. 16.
Responsabilità del professionista
1. Nel caso dell'emissione di ricette incomplete
delle indicazioni di cui all'articolo 15, il soggetto
abilitato di cui all'articolo 14 può essere deferito
all'ordine professionale al quale è iscritto, fatte
salve le sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 17.
Registro di carico e scarico di fitofarmaci
1. Il titolare della rivendita autorizzata è tenuto
a compilare un apposito registro di carico e scarico dei
fitofarmaci, vidimato in ogni sua pagina dal servizio di
igiene pubblica e del territorio della competente unità
sanitaria locale. A tale registro sono allegate le
ricette-figlie rilasciate dall'agronomo ai sensi del
comma 2 dell'articolo 14, sulle quali il titolare della
rivendita autorizzata registra il numero della patente
di autorizzazione all'acquisto che deve essere esibita
dal titolare insieme ad un documento di riconoscimento.
Capo V
Informazione e pubblicità
Art. 18.
Informatori scientifici e rappresentanti
1. L'attività di informatore scientifico o di
rappresentante di aziende produttrici di fitofarmaci o
prodotti assimilati è consentito esclusivamente ai
laureati in scienze agrarie o forestali, agli
agrotecnici ed ai periti agrari, nonché ai laureati in
chimica o chimica industriale, ingegneria chimica,
farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche,
regolarmente iscritti in appositi albi professionali.
2. L'attività di informazione scientifica sui
fitofarmaci e prodotti assimilati deve essere volta ad
assicurare il corretto impiego degli stessi, anche con
riferimento all'esigenza del contenimento dei relativi
consumi.
3. Il materiale informativo sui fitofarmaci e
prodotti assimilati di cui si avvale il rappresentante
di aziende produttrici e venditrici deve riferirsi
esclusivamente ai testi degli stampati approvati
dall'Assessorato della salute, alla documentazione in
base alla quale è stata concessa l'autorizzazione, alle
monografie pubblicate dall'Assessorato regionale della
salute.
4. Non è consentito pubblicare testi di informazione
o di divulgazione scientifica relativa a fitofarmaci o a
prodotti assimilati, su pubblicazioni che non abbiano
esclusivo carattere tecnico-scientifico.
5. L'attività del rappresentante di imprese
produttrici e venditrici di fitofarmaci e di prodotti
assimilati è limitata esclusivamente alla presentazione
dei prodotti ai soggetti abilitati al rilascio delle
ricette e ai commercianti al dettaglio in regola con le
norme di cui alla presente legge.
Art. 19.
Divieto di pubblicità
1. La pubblicità dei fitofarmaci è consentita
soltanto su pubblicazioni che abbiano carattere tecnico-
scientifico.
2. E' vietata ogni altra forma di pubblicità diretta
e indiretta di fitofarmaci in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o su pubblicazioni diverse da quelle di cui
al comma 1.
Capo VI
Restrizioni all'uso dei fitofarmaci
Art. 20.
Aree di divieto assoluto
1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari, sulla base delle indicazioni e dei parametri
tecnici forniti dall'Agenzia regionale fitofarmaci
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad emanare apposite norme o ad
adeguare quelle esistenti al fine di delimitare le aree
regionali di divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 è
anche finalizzata ad impedire la trasmigrazione dei
prodotti verso i luoghi indicati come esenti, qualunque
siano le condizioni meteorologiche, idriche e
pedologiche.
3. Le aree da individuare a livello regionale si
riferiscono a centri abitati, aree limitrofe a corsi
d'acqua, invasi, sorgenti o pozzi, parchi, riserve ed
aree protette nazionali e regionali, zone di
ripopolamento di selvaggina.
4. Nelle zone di cui al comma 3 è comunque vietato
l'uso di fitofarmaci, fatte salve speciali deroghe
concesse dagli organi regionali o delle province
autonome con appositi atti amministrativi.
5. Nel caso siano autorizzati trattamenti nelle aree
di cui al presente articolo, deve essere
obbligatoriamente avvertita la popolazione, se
necessario attraverso gli uffici del Dipartimento della
protezione civile.
6. E' vietato l'uso di velivoli per l'irrorazione
con fitofarmaci sull'intero territorio nazionale.
Art. 21.
Aree interdette all'uso degli erbicidi
1. E' vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo
degli argini stradali, ferroviari, fluviali e lacustri,
nei parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi
e in genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini
della coltivazione.
2. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari provvede, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a delimitare con
proprio atto le zone di divieto d'uso degli erbicidi.
Art. 22.
Tutela degli insetti impollinatori
1. Al fine di proteggere l'attività pronuba degli
insetti impollinatori, è assolutamente vietato l'uso di
fitofarmaci su piante in fioritura, anche se spontanee e
situate sotto la coltura principale.
2. I trattamenti con fitofarmaci possono aver luogo
fino a tre giorni prima dell'inizio della fioritura e
dopo la caduta dei petali, oppure procedendo al taglio
delle specie spontanee in fioritura che si trovano sotto
le colture da trattare.
3. E' compito dell'Agenzia regionale fitofarmaci
stabilire la tossicità dei diversi fitofarmaci
relativamente agli insetti impollinatori, con
particolare riferimento alle api.
Capo VII.
Norme sanzionatorie
Art. 23.
Violazioni all'obbligo di conferimento
dei contenitori
1. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui
all'articolo 2 è punito, per ogni infrazione, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 260 a euro 2600.
2. Il venditore e l'impresa che non ottemperino agli
obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono
puniti, per ogni infrazione, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032
a euro 10.320.
Art. 24.
Emissioni di ricette non conformi
1. Ogni soggetto abilitato al rilascio di ricette
per l'acquisto di fitofarmaci, ai sensi dell'articolo
14, che effettui prescrizioni non conformi, nel
contenuto o nelle modalità di rilascio, a quanto
previsto dalla presente legge è punito, per ogni
infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 260 a euro 2.600.
2. In casi di particolare gravità, l'autorità
amministrativa può sospendere la facoltà di rilasciare
ricette per un periodo da sei mesi a due anni.
Art. 25.
Uso ed induzione all'uso errato
di fitofarmaci
1. Chiunque faccia o induca altri a fare uso di
fitofarmaci o di prodotti assimilati, sulle colture
agrarie o sulle derrate alimentari, in maniera difforme
da quanto previsto dalla presente legge o da quanto
prescritto dalla apposita ricetta è punito con l'ammenda
da euro 516 a euro 2.600 e con l'arresto da sei mesi a
tre anni.
2. Chiunque acquisti o usi fitofarmaci senza essere
in possesso della patente prescritta dall'articolo 13 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 6.200 a euro 10.300.
Art. 26.
Violazione di norme
in materia di vendita
1. L'addetto alla vendita che, al fine di consentire
l'acquisto o il procacciamento illecito di fitofarmaci o
prodotti assimilati, violi le disposizioni di cui al
capo IV, è punito con la multa da euro 2.600 a euro
5.200 e con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Il giudice può disporre la sospensione da un mese
ad un anno dell'autorizzazione alla vendita di
fitofarmaci.
3. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace
chiunque, privo dei previsti titoli ed autorizzazioni,
ponga in vendita o comunque procuri ad altri a fini di
lucro o di interesse personale fitofarmaci o prodotti
assimilati.
Art. 27.
Violazione delle norme in materia
di informazione e pubblicità
1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
14, con esclusione di quanto previsto al comma 4, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 516 a euro 2.600.
2. La violazione del divieto di pubblicità di cui
all'articolo 15 nonché del divieto di pubblicazione di
testi tecnico-scientifici su pubblicazioni diverse da
quelle previste dall'articolo 14, comma 4, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 2.600 a euro 26.000.
Capo VIII
Norme finanziarie
Art. 28.
Imposta speciale sul consumo
di fitofarmaci
1. E' istituito per ciascuna prescrizione un
pagamento di un ticket di euro 2,00.
2. I proventi derivanti dall'imposta di cui al comma
1 sono devoluti al fondo di cui all'articolo 26.
Art. 29.
Fondo speciale
1. I proventi della tassa di concessione governativa
nonché dell'imposta speciale di cui rispettivamente agli
articoli 28 e 29 sono devoluti ad apposito fondo da
istituire presso l'Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari e destinato alla copertura
finanziaria di progetti realizzati dallo stesso
Assessorato, finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) tutela della salute degli operatori agricoli,
realizzata anche mediante l'attuazione di misure di
indagine epidemiologica nonché controllo sulle
condizioni di lavoro e per il miglioramento delle
stesse;
b) realizzazione di servizi agrometeorologici
nell'ambito di programmi regionali di lotta guidata ed
integrata;
c) realizzazione di centri pubblici o associati per
l'allevamento di insetti destinati alla lotta biologica
denominati biofabbriche'.
Capo IX.
Norme transitorie e finali
Art. 30.
Registrazione dei fitofarmaci
già in commercio
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge tutti i fitofarmaci in commercio
sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente
legge.
2. Ove non sia rispettato il termine di cui al comma
1, il fitofarmaco è ritirato dal mercato sino alla
completa regolarizzazione ai sensi del comma 1.
Art. 31.
Autorizzazione alla vendita,
all'acquisto ed all'uso
1. I titolari di punti vendita di fitofarmaci hanno
l'obbligo di ottenere le autorizzazioni previste dalla
presente legge entro due anni dalla data della sua
pubblicazione nella GURS.
2. Le SOAT o le SOAP di competenza, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
organizzazno i corsi di cui all'articolo 13, relativi al
rilascio della patente necessaria per l'acquisto dei
fitofarmaci.
3. I soggetti interessati all'acquisto o all'uso di
fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi
agricoli, devono ottenere il rilascio della apposita
patente entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 32.
Ricettario
1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i fitofarmaci non
possono essere posti in vendita senza la presentazione
della ricetta di cui all'articolo 14.
Art. 33.
Divieto dell'uso dei fitofarmaci
per il trattamento successivo alla raccolta
1. Decorso il termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è vietato l'uso
dei fitofarmaci e prodotti assimilati per il trattamento
successivo alla raccolta sulle derrate alimentari.
Art. 34.
Norme regolamentari
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono emanate le norme per
adeguare alle disposizioni da essa previste il
regolamento concernente la disciplina della produzione,
del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei
presìdi delle derrate alimentari immagazzinate,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1968, n. 1255.
Art. 35.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
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