Riduzione dei Parlamentari Siciliani

Nella GURI di ieri, la n. 41, è stata pubblicata:
LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 2
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la seguente legge costituzionale: 

Art. 1 

Riduzione del numero dei deputati 

  1. Al primo comma  dell'articolo  3  dello  Statuto  della  Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta».


Art. 2 

Disposizioni transitorie 

  1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 
  2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali  per  il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate  le  conseguenti  modificazioni   alla   legge   elettorale regionale prevista dall'articolo 3 del citato  Statuto,  continua  ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le  modifiche di seguito indicate: 
    a) la cifra ottanta riferita ai seggi  da  assegnare  in  ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque  ricorra,  e' da intendere sessantadue; 
    b) la cifra nove riferita al numero  dei  candidati  della  lista regionale, ovunque ricorra, e' da intendere sette; 
    c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una  stabile maggioranza, ovunque ricorra, e' da intendere quarantadue. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013 

                             NAPOLITANO 

                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Visto, il Guardasigilli: Severino 


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